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Ammissibile il rimborso dell’IVA addebitata in eccesso nello scontrino fiscale

/ REDAZIONE

Venerdì, 22 marzo 2024

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L’Amministrazione finanziaria non può opporre il diniego del rimborso dell’IVA addebitata in eccesso per il solo fatto che il soggetto passivo non ha documentato le relative operazioni con fattura, avendo emesso scontrini mediante un registratore di cassa. Fa, tuttavia, eccezione il caso in cui la stessa Amministrazione possa eccepire l’arricchimento senza causa del soggetto passivo, avendo dimostrato che l’onere economico cagionato dall’imposta indebitamente riscossa è stato integralmente neutralizzato.
È questa, in estrema sintesi, la decisione assunta dalla Corte di Giustizia Ue nella sentenza relativa alla causa C-606/22, pubblicata ieri, 21 marzo 2024.

Il caso riguardava un operatore economico polacco, il quale conformemente all’interpretazione originariamente sostenuta dalla propria Amministrazione finanziaria, aveva applicato alle prestazioni rese (nel caso di specie si trattava della vendita di tessere che consentivano l’accesso ai locali di un club sportivo e l’utilizzo dei relativi impianti) un’aliquota IVA pari, in detto Stato membro, al 23%, in luogo di quella ridotta, poi rivelatasi corretta, pari all’8%.
Chiedeva, poi, il rimborso dell’imposta addebitata in eccesso, attraverso la presentazione di dichiarazioni IVA rettificate.

Considerato che il soggetto passivo aveva emesso, con riferimento a tali operazioni, scontrini fiscali mediante un registratore di cassa, l’Amministrazione finanziaria negava la possibilità di recuperare l’imposta addebitata in eccesso, in base al fatto che l’ordinamento polacco prevedeva la possibilità di rettificare imponibile e imposta mediante la corrispondente modifica di una fattura originariamente emessa, circostanza che, nel caso di specie, non si era verificata.

La Corte di Giustizia Ue ritiene che il diniego di rimborso contrasti con i principi di effettività e di parità di trattamento.
In particolare, quanto a quest’ultimo, l’applicazione di un’aliquota superiore a quella adottata dai concorrenti, senza possibilità di recupero della stessa, avrebbe potuto condurre a una riduzione del margine di profitto laddove il soggetto passivo avesse voluto mantenere prezzi competitivi.

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