Per lo status di comodo si considerano i ricavi effettivi risultanti dal bilancio
Per le semplificate rilevano le medesime componenti individuate nelle scritture obbligatorie
Il test di operatività delle società di comodo (art. 30 della L. 724/94) richiede di confrontare i ricavi effettivi, calcolati assumendo determinate voci di Conto economico, con i ricavi minimi presunti calcolati applicando i coefficienti di legge a determinati asset.
Per ciò che concerne il primo parametro del confronto, ovvero i ricavi effettivi, in base al tenore testuale dell’art. 30 della L. 724/94, si assumono i ricavi, gli incrementi di rimanenze e i proventi “esclusi quelli straordinari”, in base alle risultanze medie del Conto economico dell’esercizio e dei due precedenti.
A seguito dell’abolizione dell’area straordinaria del Conto economico, sono computati tra i ricavi effettivi anche quei ricavi che, in precedenza, erano classificati nell’area ...
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