Liquidazione giudiziale post estinzione dell’impresa con notifica al rappresentante
Assenza dei requisiti soggettivi, per il triennio, con onere probatorio del debitore
L’art. 33 comma 1 del DLgs. 14/2019 (CCII) – conformemente a quanto già previsto dal previgente art. 10 comma 1 del RD 267/42 – dispone che la liquidazione giudiziale possa essere aperta entro un anno dalla cessazione dell’attività del debitore, se lo stato di insolvenza si è manifesto anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo.
La norma prosegue disponendo che: per gli imprenditori la cessazione dell’attività coincide con la cancellazione dal Registro delle imprese e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa.
È obbligo dell’imprenditore mantenere attivo l’indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta elettronica certificata comunicato all’INI-PEC, per un anno ...
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