Liquidazione giudiziale post estinzione dell’impresa con notifica al rappresentante
Assenza dei requisiti soggettivi, per il triennio, con onere probatorio del debitore
L’art. 33 comma 1 del DLgs. 14/2019 (CCII) – conformemente a quanto già previsto dal previgente art. 10 comma 1 del RD 267/42 – dispone che la liquidazione giudiziale possa essere aperta entro un anno dalla cessazione
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