Non si applica la legge italiana alla società che si «stabilisce» in un altro Stato Ue
Non rileva il fatto che l’oggetto principale dell’attività sia rimasto in Italia
La Corte di Giustizia Ue, nella sentenza del 25 aprile 2024, resa nella causa C-276/22, ha stabilito che la disposizione di cui all’art. 25 comma 1 seconda parte della L. 218/95 si pone in contrasto con gli artt. 49 e 54 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). In particolare, la disciplina nazionale che preveda, come quella italiana, l’applicazione della legge dello Stato membro in cui si trova l’oggetto principale dell’attività di una società che abbia trasferito la sede legale in un altro Stato membro è incompatibile con il principio della libertà di stabilimento.
Il caso di specie aveva a oggetto la trasformazione (avvenuta nel 2004) di una srl italiana in una società di capitali di diritto lussemburghese, con sede legale in Lussemburgo, il
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