Inerenza «civilistica» ai fini IRAP con il dubbio dell’onere della prova
Per contestare la presunta assenza di inerenza, l’Amministrazione finanziaria non può opporre le forfetizzazioni del TUIR
Una recente ordinanza della Cassazione (la n. 781/2024) offre lo spunto per tornare ad affrontare il tema della rilevanza dell’inerenza quale presupposto per la deducibilità, anche ai fini IRAP, dei componenti negativi del valore della produzione. Si ricorda, infatti, che, in seguito all’abrogazione dell’art. 11-bis del DLgs. 446/97, nell’attuale contesto legislativo manca qualsiasi rimando a tale principio.
La questione non riguarda comunque le società di persone in regime “naturale”, che, calcolando l’IRAP ai sensi dell’art. 5-bis dello stesso DLgs. 446/97, assumono i componenti rilevanti secondo le medesime regole valevoli per la determinazione del reddito d’impresa (cfr. circ. Agenzia Entrate n. 60/2008, § 2.1), applicando la stessa nozione
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