Per l’emissione dell’autofattura denuncia occorre il pagamento del servizio
L’esecuzione della prestazione incide sul fatto generatore, non sull’esigibilità
Perché possa essere contestata la mancata emissione della “autofattura denuncia” da parte del committente (art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97), occorre dimostrare l’avvenuto pagamento della prestazione, non essendo sufficiente che il servizio sia stato eseguito. La Cassazione, con l’ordinanza n. 13268, depositata lo scorso 14 maggio 2024, ha sancito questo principio, confermando il proprio orientamento consolidato.
Il fatto di causa traeva origine dalla contestazione mossa nei confronti di una società che risultava debitrice di commissioni di delega per rapporti di coassicurazione nei confronti di un altro soggetto.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, decorso il termine di quattro mesi dall’esecuzione della prestazione, il committente, non avendo ricevuto la
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