Regime di esenzione per le Casse di previdenza anche in presenza di riscatti parziali di OICR
Con la risposta n. 105, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’applicazione dell’art. 1 commi 88-96 della L. 232/2016 che ha introdotto un regime di non imponibilità per i redditi derivanti da determinati investimenti (c.d. “investimenti qualificati”) effettuati dalle Casse di previdenza e dai fondi pensione.
L’agevolazione prevede che i redditi finanziari, sia di capitale sia diversi, derivanti da tali investimenti qualificati non siano assoggettati all’imposta sul reddito, per le Casse di previdenza, e non concorrano alla formazione della base imponibile per i fondi pensione.
Inoltre, per poter beneficiare dell’agevolazione, gli strumenti finanziari devono essere detenuti per almeno cinque anni (minimum holding period).
In caso di rimborso degli investimenti qualificati prima del decorso dei cinque anni, sussiste un obbligo di reinvestimento entro 90 giorni sempre in “strumenti qualificati”.
Si precisa anche che i rimborsi parziali di capitale di OICR che non determinano l’annullamento delle quote o delle azioni, ma ne riducano semplicemente il valore unitario, non comportano l’obbligo di reinvestimento ai fini del computo del vincolo temporale di detenzione degli “investimenti qualificati”, sempreché il rimborso anticipato avvenga a fronte di disinvestimenti operati dall’OICR in relazione ai quali non sono previsti, nell’interesse degli investitori, ulteriori investimenti.
Pertanto, nel caso di specie:
- per i rimborsi “pro quota” di capitale disposti su iniziativa del gestore che non comportano l’annullamento delle quote del FIA, oggetto di investimenti qualificati, la Cassa potrà continuare a beneficiare del regime agevolativo;
- laddove si verifichi il riscatto generale delle quote, invece, permane l’obbligo di reinvestimento entro 90 giorni.