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Il termine per accertare l’imposta di registro decorre dalla registrazione di ogni singolo atto

/ REDAZIONE

Giovedì, 23 maggio 2024

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Con la sentenza n. 14193, depositata ieri, la Cassazione ha affrontato la questione della decorrenza del termine triennale di decadenza, fissato dall’art. 76 comma 2 del DPR 131/86 per la richiesta dell’imposta di registro da parte dell’Amministrazione finanziaria, alla luce dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha interessato l’art. 20 del medesimo decreto, in tema di limiti alla riqualificazione degli atti sottoposti a registrazione.

Nel caso di specie, in linea con il consolidato indirizzo secondo cui l’art. 20 del DPR 131/1986, nella sua attuale formulazione, impone di applicare l’imposta di registro tenendo conto dei soli elementi desumibili dallo scritto, prescindendo da quelli extra testuali o dagli atti a esso collegati, la Suprema Corte ha innanzitutto escluso la facoltà dell’Amministrazione finanziaria di riqualificare la sequenza di una pluralità di atti di cessione della proprietà di quote societarie nei termini complessivi e unitari di cessione indiretta di azienda.

Considerato poi che, alla luce del suesposto principio, l’imposta di registro viene ad assumere la natura di imposta d’atto, che dev’essere autonomamente liquidata e riscossa per ciascun atto presentato alla registrazione, i giudici di legittimità hanno sottolineato l’esigenza di riscrivere l’orientamento (sviluppatosi nel vigore della previgente versione dell’art. 20 del DPR 131/86) per il quale, in presenza di più operazioni “collegate”, il termine triennale di decadenza ex art. 76 comma 2 del DPR 131/1986 iniziava a decorrere soltanto dalla registrazione dell’ultimo negozio della complessiva sequenza (cfr. ex multis Cass. 11 dicembre 2015 n. 25001).

Il rinnovato quadro normativo e giurisprudenziale, che (come si è detto) ha eliminato la possibilità di valorizzare il collegamento tra una sequenza di atti ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, impone invece l’adozione della diversa soluzione per cui il termine triennale di decadenza dev’essere computato, per ogni singolo atto, assumendo come dies a quo la registrazione dell’atto stesso.

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