La cessione d’azienda non implica che l’impresa sia attiva
Ai fini tributari, nella “nozione di cessione d’azienda assume rilevanza centrale l’elemento funzionale, ossia il legame fra il singolo elemento aziendale ceduto e l’impresa”: solo in mancanza di questo legame il bene potrà ritenersi ceduto autonomamente e, di conseguenza, l’operazione sarà assoggettata a IVA. In caso contrario (quindi, in presenza del legame funzionale suddetto), l’imposizione non potrà essere frazionata e l’intera operazione negoziale dovrà essere qualificata come cessione d’azienda e assoggettata al pagamento dell’imposta di registro in misura proporzionale.
In questo contesto, ai fini della qualificazione di un negozio quale cessione di azienda (soggetta a imposta di registro ed esclusa da IVA ex art. 2 comma 3 del DPR 633/72) non è necessario che il “complesso ceduto permetta l’esercizio attuale dell’attività di impresa ma è sufficiente la sua potenziale attitudine a tale esercizio”.
Lo ribadisce la Cassazione nella sentenza n. 14535, depositata ieri, con la quale viene rigettato il ricorso dei contribuenti che negavano la natura aziendale del complesso ceduto a seguito di decreto di trasferimento del giudice delegato emesso a conclusione del concordato fallimentare con terzo assuntore.
Nella sentenza, la Suprema Corte si sofferma, in particolare, sul principio di alternatività IVA-registro, ricordando che non costituirebbe elemento a favore dei ricorrenti “il fatto che sia stato in ipotesi corrisposto un tributo non dovuto”, atteso che il contribuente ha l’obbligo di versare il tributo previsto dalla legge e non quello scelto in base a considerazioni soggettive.
L’Amministrazione non avrebbe dunque violato il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro (art. 40 del DPR 131/86) né il divieto di doppia imposizione.
In particolare, nel caso di specie, i giudici di legittimità rilevano che l’IVA non era stata corrisposta, mentre l’Amministrazione finanziaria si è curata “di escludere la detraibilità dell’IVA quand’anche erroneamente pagata [...] indicando l’imposta di registro quale unico tributo dovuto [...] a prescindere da ogni questione circa l’eventuale rimborso dell’IVA indebitamente pagata”.