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Bonus adjustment-gross up nella RMGG dei marittimi se non erogato durante la malattia

/ REDAZIONE

Giovedì, 30 maggio 2024

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Con il messaggio n. 2022/2024, pubblicato ieri, l’INPS è intervenuto in ordine alle modalità di calcolo e all’ammontare dell’indennità giornaliera di malattia in favore della gente di mare alla luce delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2024 (L. 213/2023), con particolare riferimento alla retribuzione media globale giornaliera (RMGG).

Sul punto, si evidenzia come l’art. 1 comma 156 della L. 213/2023 abbia previsto che, per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio di quest’anno, l’indennità giornaliera sia pari al 60% della RMGG del mese precedente a quello in cui si è verificato l’evento morboso.

La RMGG da considerare ai fini del calcolo delle predette indennità è costituita, come per la generalità dei lavoratori dipendenti, dalla retribuzione imponibile ex art. 12 della L. 153/69, e cioè tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro, in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, per il compenso dell’opera prestata, ivi compresa la quota degli emolumenti, a carattere ricorrente, non frazionati e non corrisposti nel normale periodo di paga (circ. INPS n. 55/2024 e circ. INPS n. 134368/81).

Con il messaggio in commento viene in particolare precisato che il c.d. “bonus adjustment - gross up” rientra nel computo della RMGG, essendo una componente retributiva a carattere ricorrente (corrisposta mensilmente), anche se variabile nel suo importo mensile. Tale voce retributiva, pur non trovando la propria fonte in accordi collettivi, costituisce infatti retribuzione imponibile.

Qualora in sede di contrattazione individuale venga prevista la corresponsione di tale voce retributiva anche durante il periodo di malattia, la stessa deve rimanere esclusa dal calcolo della RMGG.
I datori di lavoro sono quindi tenuti a esporre tali dati retributivi nel flusso UniEmens.

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