L’inesistenza soggettiva legittima il raddoppio dei termini
I costi in base alla giurisprudenza penale sono indeducibili
A partire dall’annualità 2016 (dichiarazioni trasmesse nel 2017), grazie alla L. 208/2015 è venuto meno il raddoppio dei termini per violazioni penali. Nel contempo, sono stati ampliati i termini ordinari di decadenza per l’accertamento (cinque anni e non più quattro per la dichiarazione presentata, sette anni e non più cinque per la omessa).
Per il sistema pregresso, cospicuo è il contenzioso relativo alle casistiche in cui è possibile notificare l’accertamento nel termine raddoppiato. In sintesi, se vi sono seri indizi circa la commissione di un reato disciplinato dal DLgs. 74/2000, i termini, in relazione all’anno in cui l’illecito è stato commesso, erano raddoppiati, solo se, però, la denuncia penale è stata trasmessa entro il periodo ordinario di decadenza
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