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CIGS e mobilità in deroga con continuità per le aree di crisi industriale complessa

/ REDAZIONE

Venerdì, 21 giugno 2024

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Con il messaggio n. 2304, pubblicato ieri, l’INPS è intervenuto con riferimento al rifinanziamento disposto dall’art. 1 comma 170 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024), per la prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale ai fini del completamento dei piani di recupero occupazionale, riconosciuti in deroga ai limiti generali di durata vigenti, e dei trattamenti di mobilità in deroga, previsti rispettivamente dall’art. 44 comma 11-bis del DLgs. 148/2015 e dall’art. 53-ter del DL 50/2017, in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industrie complessa.

Con l’occasione, l’Istituto previdenziale ricorda che secondo indicazioni ministeriali, al fine di semplificare in un’unica disposizione di carattere generale tutti gli interventi susseguitisi nel tempo che fanno riferimento al predetto art. 44 comma 11-bis del DLgs. 148/2015, pur in assenza di una proroga specifica delle singole misure, è consentito l’utilizzo delle risorse stanziate per tutti gli interventi che traggono origine dal medesimo articolo.

Pertanto, sulla base di quanto disposto dalla legge di bilancio 2024, sono implicitamente prorogati e rifinanziati anche per quest’anno i citati trattamenti di integrazione salariale straordinaria nonché i trattamenti di mobilità in deroga.
In termini pratici, precisa l’INPS, a un lavoratore già beneficiario di un trattamento di mobilità in deroga/ordinaria possono essere concessi ulteriori 12 mesi, fermo restando il requisito della continuità.

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