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Domenica, 6 luglio 2025

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Indicazioni INPS per le prestazioni di esodo cofinanziate dai datori di lavoro

/ REDAZIONE

Venerdì, 5 luglio 2024

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Con il messaggio n. 2504 di ieri, l’INPS ha illustrato le modalità di gestione del conguaglio delle prestazioni di esodo cofinanziate dai datori di lavoro a seguito della riduzione del finanziamento di cui all’art. 1 comma 235, della L. 232/2016 relativa agli assegni straordinari erogati dai Fondi di solidarietà, nonché in relazione ai contratti di espansione ai sensi dell’art. 41 comma 5-bis del DLgs. 148/2015.

Con l’occasione, sono state altresì indicate le modalità di gestione dei conguagli nel “Portale Prestazioni esodo”, nelle ipotesi di pagamento in “Unica Soluzione”.
Sul punto, si ricorda che la disposizione ex L. 232/2016 ha consentito alle imprese di chiedere che il finanziamento degli assegni di esodo a loro carico venisse ridotto di un importo calcolato in percentuale rispetto alla NASpI che il lavoratore avrebbe avuto diritto a percepire e della relativa contribuzione.

Per quanto concerne invece contratti di espansione, l’art. 41 comma 5-bis del DLgs. 148/2015 dispone che ai lavoratori prossimi alla pensione il datore di lavoro si possa riconoscere, fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, un’indennità mensile commisurata alla pensione lorda maturata alla cessazione del rapporto di lavoro.

Per l’intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore, il versamento a carico azienda dell’indennità mensile è ridotto di un importo equivalente alla prestazione di disoccupazione.
Per quanto riguarda invece il “Portale Prestazioni esodo”, l’INPS rende noto di aver implementato con nuove funzionalità per la richiesta o il rimborso ai datori di lavoro esodanti interessati dall’eventuale conguaglio, a debito o a credito, qualora l’importo complessivamente riconosciuto non coincida con quello teoricamente spettante.

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