Sempre fuori campo le operazioni tra partecipanti al Gruppo IVA
Uno degli scopi dell’istituto è quello di garantire la neutralità fiscale «organizzativa»
Le prestazioni di servizi effettuate tra due soggetti appartenenti al medesimo Gruppo IVA non sono rilevanti ai fini dell’imposta, neppure quando il destinatario del servizio sia un soggetto che non può esercitare la detrazione dell’IVA assolta a monte.
È quanto sancito dalla Corte di Giustizia Ue nella sentenza dell’11 luglio 2024 (Finanzamt T II), relativa alla causa C-184/23.
Il caso specifico riguardava una fondazione tedesca di diritto pubblico, inserita in un gruppo composto da un ente universitario (comprensivo di un dipartimento di medicina) e da una società di pulizie. Quest’ultima forniva i propri servizi sull’intero complesso edilizio in cui era ospitato il dipartimento di medicina, luogo in cui la fondazione esercitava sia attività soggette a IVA, sia
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