Nella composizione negoziata transazione fiscale autorizzata dal giudice
Il professionista può attestare la contabilità, ma il revisore non attesta la convenienza dell’accordo
L’assenza di una transazione con i creditori pubblici rappresenta certamente un deterrente per la composizione negoziata, con minore appeal per l’istituto.
Con il correttivo-ter al DLgs. 14/2019 (CCII), in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il legislatore, preso atto di ciò, ha inserito nel procedimento un “accordo transattivo fiscale”, disciplinato dall’art. 23 comma 2-bis del CCII, dove si prevede che, nel corso delle trattative, l’imprenditore possa formulare una proposta di transazione alle agenzie fiscali e all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, avente a oggetto il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori.
La proposta non può essere formulata per i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea
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