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Art bonus escluso per le attività di formazione correlate a quelle spettacolistiche

/ REDAZIONE

Venerdì, 4 ottobre 2024

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Con la risposta a interpello n. 191 di ieri, 3 ottobre, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che sono ammissibili all’Art bonus ex art. 1 comma 1 del DL n. 83/2014 le erogazioni liberali destinate al sostegno della fondazione istante relativamente alle sole attività riconducibili in astratto alle categorie previste dal DM 27 luglio 2017, essendo invece escluse le somme destinate al “sostegno” delle attività di formazione che, seppur correlate ad attività spettacolistiche, non integrano i requisiti richiesti dalla richiamata normativa.

Nel caso di specie, secondo quanto affermato dall’istante, le attività spettacolistiche, finanziate dal FUS, sarebbero svolte con l’apporto di studenti ed ex studenti provenienti dalle scuole di Alta formazione gestite dalla fondazione medesima e, pertanto, le attività spettacolistiche e la formazione risulterebbero inscindibilmente legate, anche sotto il profilo dell’ammissibilità al beneficio fiscale in parola.

Sulla base del parere fornito dal Ministero della Cultura, nel caso di specie le attività di formazione, seppur correlate ad attività spettacolistiche, non integrano comunque i requisiti richiesti dalla normativa di settore, individuata, secondo l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 34/2023, dal combinato disposto dell’art. 1 del DL 31 maggio 2014 n. 83 e dal DM 27 luglio 2017.
Pertanto, nel caso in esame, in cui la fondazione istante è titolare di attività diverse tra loro, alcune delle quali integranti i requisiti per l’ammissibilità al beneficio in parola mentre altre no, nella causale dell’erogazione liberale dovrà essere esplicitamente indicata l’attività che si intende sostenere.

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