Per la qualifica come finanziamenti dei soci alla società rileva anche il comportamento tenuto
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 27330/2024, in relazione alla questione della qualificazione di determinate somme di denaro come finanziamenti dei soci alla società, ha precisato che il bilancio di una società di capitali regolarmente approvato, al pari dei libri e delle scritture contabili dell’impresa soggetta a registrazione, fa prova, ai sensi dell’art. 2709 c.c., in ordine ai debiti della società medesima, ma con un apprezzamento affidato alla libera valutazione del giudice del merito.
Inoltre, per la Suprema Corte, nell’interpretazione del contratto, il carattere prioritario dell’elemento letterale non deve essere inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell’art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l’indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici, anche quando il testo dell’accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti.
La Cassazione ha infine chiarito che presenta valore rilevante anche il criterio logico-sistematico, di cui all’art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi, altresì, conto del comportamento, anche successivo, delle parti.
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