Senza assemblea pieni poteri al liquidatore
I soci possono delimitare i poteri legislativi o quelli assegnati dal Tribunale
Il Tribunale di Venezia, nell’ordinanza del 31 luglio scorso, si è soffermato su due importanti questioni in materia di liquidazione di società di capitali sorte in relazione al combinato disposto degli artt. 2487 comma 1 lett. c) e 2489 comma 1 c.c.
La prima disposizione affida all’assemblea dei soci il compito di deliberare, con le maggioranze previste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto, sui criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, sui poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell’azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi, nonché sugli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli ...
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