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Domenica, 6 luglio 2025

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In vigore il decreto sulla riapertura dei termini del CPB

/ REDAZIONE

Venerdì, 15 novembre 2024

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È entrato in vigore ieri, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il DL 14 novembre 2024 n. 167 contenente misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale nonché disposizioni finanziarie per la gestione delle emergenze.

La norma, all’art. 1 del citato decreto, riapre il termine, inizialmente fissato al 31 ottobre 2024, entro il quale i soggetti che applicano gli indici di affidabilità fiscale (ISA) possono aderire al concordato preventivo biennale (si veda “Adesione al CPB fino al 12 dicembre circoscritta ai soggetti ISA” del 14 novembre 2024). 

In particolare, la possibilità di aderire al concordato è ora riconosciuta, fino al 12 dicembre 2024, ai contribuenti di cui agli artt. da 10 a 22 del DLgs. 12 febbraio 2024 n. 13 che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e, pur avendone i requisiti, non hanno aderito. 
L’adesione sarà possibile a condizione che nella dichiarazione integrativa non siano indicati un minore imponibile, un minore debito d’imposta o un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro il 31 ottobre.
I contribuenti dovranno presentare una dichiarazione integrativa di cui all’art. 2 comma 8 del regolamento ex DPR 322/98.

Ai fini del regime di ravvedimento di cui all’art. 2-quater del DL 113/2024 (che consente ai contribuenti che hanno applicato gli ISA e aderiscono al CPB entro il 31 ottobre 2024 di usufruire di uno speciale regime di ravvedimento per le annualità ancora accertabili, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali e dell’IRAP), l’adesione al concordato preventivo biennale si intende avvenuta entro il 31 ottobre 2024. Conseguentemente anche tali soggetti potranno aderire allo speciale regime di ravvedimento.

Il decreto contiene anche l’ampliamento della platea dei beneficiari del cosiddetto “bonus Natale”, aggiuntivo rispetto alla tredicesima mensilità (si veda “Solo un lavoratore per famiglia può beneficiare del bonus Natale «ampliato»” di oggi). 

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