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SOS anche senza indizi di riciclaggio

/ REDAZIONE

Sabato, 16 novembre 2024

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La Cassazione, nell’ordinanza n. 26880/2024, ha precisato che le misure di cui al DLgs. 231/2007 (decreto antiriciclaggio) si fondano sulla collaborazione attiva da parte dei destinatari (compresi i professionisti) delle disposizioni in esso previste.
A fronte di ciò, l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette a carico del professionista (nel caso di specie un notaio) scatta in presenza di operazioni anomale in base ai parametri oggettivi o soggettivi indicati dal decreto antiriciclaggio e non presuppone l’acquisizione o comunque il possesso di indizi di integrazione di fatti di riciclaggio (indizi che, a giudizio del notaio del caso giunto all’esame della Suprema Corte, avrebbero dovuto attenere alla provenienza da delitti di riciclaggio del prezzo corrisposto per le compravendite di alcuni immobili).

Ciò, d’altra parte, è in linea con la giurisprudenza che, per l’analoga fattispecie degli obblighi di SOS a carico dei funzionari degli istituti di credito, ha precisato che la segnalazione dell’operazione sospetta ha la funzione di mero filtro, attraverso il quale l’UIC (oggi l’UIF) esercita sul fatto un’ulteriore attività di approfondimento (cfr. Cass. n. 1798/2024).

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