Per la prescrizione dell’azione di regresso INAIL il giudizio penale deve riguardare l’evento lesivo
Il termine triennale di cui all’art. 112 del DPR 1124/1965, relativo alla prescrizione dell’azione di regresso INAIL, decorre dalla conclusione del procedimento penale nella misura in cui tale procedimento venga attivato, nei confronti del responsabile civile, per il fatto causativo dell’evento lesivo, quindi per il reato di omicidio colposo o di lesioni colpose puniti rispettivamente agli artt. 589 e 590 c.p.
Il procedimento penale che rileva a tali fini non può, infatti, riguardare la mera violazione di norme antinfortunistiche. In difetto di procedimento penale che concerne il fatto che ha causato l’infortunio, il termine di prescrizione decorre dalla data di liquidazione dell’indennizzo da parte dell’INAIL al danneggiato, quale evento che costituisce il fatto certo e costitutivo del diritto sorto dal rapporto assicurativo.
Lo ha affermato ieri la Cassazione con la sentenza n. 32280, in riferimento all’ultimo comma dell’indicata norma, secondo cui l’azione di regresso INAIL di cui all’art. 11 del DPR 1124/1965 non può istituirsi trascorsi tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate nello stesso articolo e si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile.
La Cassazione, nel corso degli anni, ha chiarito che il procedimento penale deve essere iniziato entro tre anni dal pagamento dell’indennizzo o dalla costituzione della rendita ed è solo quello attivato nei confronti dei soggetti verso i quali l’INAIL intende esercitare il regresso. Con la pronuncia di ieri, è stato rilevato come tale procedimento debba investire la medesima condotta rilevante in sede civile.
Dunque, hanno chiarito i giudici di legittimità, il dies a quo di decorrenza dell’indicato termine di tre anni decorre dal momento in cui viene emesso il provvedimento conclusivo del procedimento penale (attivato nei confronti dei soggetti verso cui l’Istituto intende promuovere l’azione di regresso), vale a dire la sentenza passata in giudicato o, in difetto di esercizio dell’azione penale, il decreto di archiviazione, per i reati previsti e puniti dagli artt. 589 e 590 c.p., e, ove sia stata già disposta la liquidazione dell’indennizzo, nel triennio successivo al riconoscimento della prestazione.
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