Scadenze allineate per le pensioni dei «precoci» e l’APE sociale
Con il messaggio n. 598 pubblicato ieri, l’INPS ha ricordato che in seguito a quanto stabilito dall’art. 29 comma 1 della L. 203/2024 (c.d. “Collegato Lavoro”), da quest’anno le domande di riconoscimento delle condizioni per accedere al pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto (a favore dei lavoratori c.d. “precoci”) e all’APE sociale, dovranno essere presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, entro il 30 novembre di ciascun anno.
Si ricorda, infatti, che la disposizione del “Collegato Lavoro” ha uniformato i termini di presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni per accedere alle due predette forme di anticipo pensionistico in questione.
In relazione a ciò, sono anche modificati i termini entro i quali l’INPS deve comunicare ai richiedenti l’esito dell’istruttoria delle domande di verifica del beneficio per i lavoratori precoci.
In sintesi, uniformemente a quanto previsto per l’indennità di APE sociale, tali comunicazioni saranno effettuate:
- entro il 30 giugno per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il precedente 31 marzo;
- entro il 15 ottobre per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il precedente 15 luglio;
- entro il 31 dicembre per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio, ma entro il 30 novembre del medesimo anno.
In ogni caso, le domande troveranno accoglimento solo se, all’esito dello svolgimento delle attività di monitoraggio previste, residuano le necessarie risorse finanziarie.
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