Decadenza dalle agevolazioni per la PPC ad ampio raggio
Si realizza la decadenza dalle agevolazioni per la piccola proprietà contadina se il terreno agevolato viene alienato prima di cinque anni dall’acquisto, anche ove il cessionario sia un imprenditore agricolo professionale (IAP) o un altro soggetto in possesso delle condizioni soggettive per l’applicazione del beneficio, a meno che non si tratti del coniuge, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado del cedente.
Lo ribadisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 86 pubblicata ieri.
Si ricorda che le agevolazioni per la piccola proprietà contadina consentono di applicare, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e pertinenze, a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, il seguente trattamento agevolato:
- le imposte di registro e ipotecaria in misura fissa (200 euro ciascuna);
- l’imposta catastale ordinaria dell’1%;
- gli onorari notarili ridotti alla metà.
Il medesimo comma. 4-bis dell’art. 2 citato precisa, però, che si realizza la decadenza dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti agevolati, gli acquirenti alienano volontariamente i terreni, ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente.
Tale causa di decadenza – spiega l’Agenzia – trova deroga nell’art. 11 comma 3 del DLgs. 228/2001 (espressamente richiamato nell’art. 2 comma 4-bis), nel caso in cui il fondo sia alienato o concesso in godimento “a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l’attività di imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile”.
Pertanto, in base al dettato normativo, la decadenza non può essere evitata “dalla circostanza per cui la rivendita infraquinquennale venga disposta a favore di altro soggetto avente diritto, se quest’ultimo è diverso da uno dei soggetti puntualmente indicati” dall’art. 11 comma 3 del DLgs. 228/2001.
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