Email private non controllabili anche se presenti sul server aziendale
Fondamentale il rispetto dei principi della legittima finalità, proporzionalità e preventiva informazione
Le comunicazioni trasmesse dai locali dell’impresa nonché dal domicilio di una persona possono essere comprese nella nozione di “vita privata” e di “corrispondenza” di cui all’art. 8 della Convenzione dei diritti dell’uomo; pertanto, deve ritenersi illegittima un’attività di verifica massiva sulle stesse, che venga altresì espletata in violazione dei principi della legittima finalità, della proporzionalità e della preventiva dettagliata informazione ai dipendenti sulle possibilità, forme e modalità di controllo.
Così si è espressa la Cassazione, con la pronuncia n. 24204/2025, nell’ambito di una controversia vertente sul diritto al risarcimento del danno subito da un’impresa, per atti di concorrenza sleale posti in essere da alcuni ...
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