Prelazione nel conferimento di partecipazioni solo se prevista nello statuto
Senza clausola espressa per il caso di conferimento a favore di società controllate dal conferente, è esclusa la prelazione degli altri soci
Una persona fisica, che intende passare da una situazione di possesso diretto di una partecipazione societaria, ad una situazione di possesso indiretto, per il tramite di una propria società holding, già esistente o da costituire, può tipicamente procedere mediante il conferimento della partecipazione nella società holding che già possiede o nella società holding che va a costituire direttamente in sede di conferimento a suo favore della partecipazione.
Dal punto di vista fiscale, il conferimento della partecipazione in società costituisce un’operazione realizzativa che determina in capo al conferente una plusvalenza imponibile (o minusvalenza deducibile) ai sensi dell’art. 67 del TUIR, la cui determinazione, ai sensi dell’art. 9 del TUIR, passa per la contrapposizione del
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