La denuncia di esercizio INAIL deve essere precisa e completa
È importante indicare tutto quello che l’INAIL richiede al fine di evitare che in sede ispettiva vengano effettuati recuperi
Contestualmente all’inizio dei lavori, i datori di lavoro devono denunciare la natura dei lavori stessi (art. 12 comma 1 del DPR 1124/65). Essi debbono altresì fornire all’INAIL tutti gli elementi e le indicazioni che siano da esso richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione.
Non sempre la denuncia di esercizio coincide con la data di inizio attività poiché essa va presentata solo nel momento in cui sorge l’obbligo assicurativo; quindi, ad esempio, una ditta individuale commerciale che non occupi personale dipendente né coadiuvanti non avrà l’obbligo della presentazione.
Nel momento in cui la denuncia viene presentata, è rilevante il suo contenuto in quanto necessario a illustrare all’INAIL la natura delle attività svolte e a consentire un’esatta classificazione.
È importante evidenziare come la denuncia di esercizio non deve ricopiare il contenuto di altri documenti che non sono finalizzati ad illustrare all’INAIL l’attività (ad esempio, non ha senso riportare la dicitura riportata in Camera di Commercio in quanto essa ha altri scopi).
Va subito detto che nel momento in cui si denuncia un’attività occorre avere già chiaro quale dovrà essere il riferimento tariffario poiché, in tal modo, sarà possibile denunciare l’attività nel modo più corretto.
Ad esempio, se un’azienda produce viti è necessario che il professionista che assiste l’azienda sappia che tale attività va racchiusa in tutela alla voce 6216, ove venga effettuata per stampaggio, e alla voce 6240 se viene effettuata per tornitura; tale precisazione è necessaria e andrà indicata nella denuncia di esercizio.
La tariffa è particolarmente complessa poiché:
- in alcuni casi indica l’operazione effettuata, ad esempio “manutenzione di impianti”;
- a volte viene indicato il prodotto finito, ad esempio “produzione di quadri elettrici”;
- in altri casi, la classificazione è differente a seconda delle attrezzature utilizzate (si pensi al commercio di merci e generi alimentari con o senza attrezzature motorizzate di movimentazione merci).
Il ciclo produttivo deve essere illustrato nel modo più preciso possibile, indicando tutte le attrezzature possedute e le operazioni apparentemente complementari e sussidiarie ma che potrebbero modificare la classificazione.
Il rilievo della denuncia di esercizio è dato essenzialmente dall’art. 11 del DM 27 febbraio 2019. La norma prevede, in sostanza, che, ove un’errata classificazione sia dovuta a responsabilità aziendale, il datore di lavoro si vedrà richiedere i premi arretrati maggiorati dalle sanzioni civili qualora abbia versato meno del dovuto, mentre se l’errore abbia comportato un tasso di tariffa superiore a quello corretto non potrà recuperare quanto versato in più.
Parimenti, ove l’errore sia dell’INAIL, un eventuale recupero di importi versati in meno dal datore di lavoro non potrà essere effettuato ed una eventuale riclassificazione decorrerà solo dal corrente.
È allora essenziale indicare tutto quello che l’INAIL richiede per evitare che in sede ispettiva vengano effettuati recuperi; infatti, in caso di dubbi l’Istituto assicuratore può chiedere ulteriori precisazioni, ma è evidente che, alla luce del disposto dell’art. 12 del DPR 1124/65, che richiede una denuncia esatta e completa, il contenuto del primo documento inviato all’INAIL deve essere particolarmente preciso.
Tale modulo diventa ancora più importante nel momento in cui l’attività apparentemente si modifica: è necessario, infatti, esaminare la tariffa dei premi ma anche il contenuto della denuncia per verificare se effettivamente è necessario inviare una variazione di rischio assicurato all’Istituto.
Da ultimo, va evidenziato che ove la classificazione effettuata dall’INAIL dopo la denuncia di esercizio appaia non del tutto corretta, è sommamente opportuno che il professionista interagisca con l’Istituto assicuratore per evitare che un eventuale errore si trascini nel tempo ed esponga l’azienda ad un accertamento ispettivo con eventuale verifica del dovuto oppure al pagamento di premi non dovuti che il datore di lavoro non potrà recuperare. Tale precisazione vale anche ove l’inquadramento gestionale adottato dall’Istituto sia diverso da quello in atto presso l’INPS.
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