Dal CNDCEC chiarimenti su obbligo di PEC e conseguenti provvedimenti di sospensione
Con il Pronto Ordini n. 63/2025, il CNDCEC ha fornito chiarimenti sull’obbligo di PEC e sui conseguenti provvedimenti di sospensione.
Il Consiglio nazionale ricorda che tale obbligo è stato introdotto dall’art. 16 comma 6 del DL 185/2008 convertito. Il DL 76/2020 ha poi introdotto un sistema sanzionatorio molto stringente per le ipotesi di inadempimento da parte degli iscritti dell’obbligo di comunicazione all’Ordine del proprio indirizzo di PEC (“domicilio digitale”): in base a quanto disposto dall’art. 37 del DL, infatti, l’iscritto che non comunichi all’Ordine il proprio domicilio digitale è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro 30 giorni, da parte dell’Ordine di appartenenza e, in caso di mancata ottemperanza alla diffida, è soggetto all’applicazione della sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione del domicilio digitale.
Il Ministero della Giustizia ha chiarito (cfr. Informativa CNDCEC n. 143/2020) che la sanzione prevista dal citato art. 37 non riveste carattere disciplinare ma amministrativo, con la necessaria conseguenza che essa debba essere disposta dal Consiglio dell’Ordine e non dal Consiglio di Disciplina.
Il CNDCEC sottolinea che è di tutta evidenza che la ratio dell’obbligo richiede che la PEC, oltre che a essere univocamente riferita all’iscritto, sia attiva, valida e idonea a ricevere comunicazioni.
Di conseguenza la presenza di un indirizzo comunicato che risulti “inattivo” (perché la casella PEC è scaduta, è stata disattivata oppure non è mai stata attivata dopo la registrazione) o “non valido” (perché l’indirizzo PEC indicato non è corretto o non è riconosciuto come casella PEC attiva) può essere equiparata, sul piano degli effetti giuridici, alla mancata comunicazione del domicilio stesso perché non è consentita la funzione propria del domicilio digitale (cioè ricevere comunicazioni con efficacia legale). Lo stesso vale per la casella di posta “satura”, in quanto inidonea a ricevere messaggi.
In tutti questi casi il Consiglio dell’Ordine procederà a diffidare l’iscritto a fornire, entro 30 giorni dal ricevimento della diffida, un proprio domicilio digitale valido e funzionante, ovvero a svuotare la casella che risulti “satura” per consentire la ricezione dei messaggi, informando che, in caso di mancato adempimento nei termini indicati, provvederà, senza ulteriore preavviso, alla sospensione dell’iscritto fino all’adempimento di quanto richiesto.
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