L’iscritto sospeso per omessa comunicazione del domicilio digitale può cancellarsi dall’Albo
Il CNDCEC, con il Pronto Ordini n. 140/2022, ha chiarito che l’iscritto all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che sia stato sospeso dall’esercizio della professione per mancata comunicazione del domicilio digitale e che presenti istanza di cancellazione, può essere cancellato dal relativo Ordine, in quanto non opera il divieto di cancellazione degli iscritti sospesi disciplinarmente previsto dall’art. 5 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale e dall’art. 38 del DLgs. 139/2005.
Riprendendo quanto affermato nella Nota informativa n. 143/2020, il CNDCEC ha ricordato che la sanzione della sospensione dall’Albo in caso di mancata comunicazione del domicilio digitale da parte dell’iscritto (art. 16 comma 7-bis del DL 185/2008) ha natura amministrativa e non disciplinare, con la conseguenza, tra l’altro, che è il Consiglio dell’Ordine e non quello di disciplina a disporre la sospensione.
Pertanto, non essendo la sospensione per omessa comunicazione del domicilio digitale una sanzione disciplinare, il divieto di cancellazione previsto dall’art. 5 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale e quello ricavabile dall’art. 38 del DLgs. 139/2005 per gli iscritti sospesi dall’esercizio della professione non trovano applicazione, in quanto il divieto posto dalle suddette norme riguarda gli iscritti sospesi “disciplinarmente”.
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