Chiarito il quadro normativo sulla pignorabilità delle indennità a sostegno al reddito
I limiti alla pignorabilità delle retribuzioni si applicano anche per i crediti da indennità per prestazioni previdenziali sostitutive della retribuzione
Con la circolare n. 130 di ieri, 30 settembre 2025, l’INPS ha fornito, tra le altre cose, chiarimenti in materia di pignorabilità delle somme erogate dall’Istituto a titolo di prestazioni previdenziali non pensionistiche e indennità di sostegno al reddito dei lavoratori in conseguenza di cessazione, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
In prima battuta, l’Istituto ha illustrato il quadro normativo, ricordando la distinzione, contenuta nell’art. 545 c.p.c., tra crediti del tutto impignorabili e crediti parzialmente pignorabili, ossia pignorabili entro certi limiti e a determinate condizioni.
Rientrano nella prima categoria, ai sensi dell’art. 545 comma 2 c.p.c., i crediti aventi per oggetto “sussidi di grazia o sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza”. Sono cioè da considerarsi non pignorabili le somme erogate dall’INPS per prestazioni di malattia, maternità, paternità nonché quelle connesse ai congedi parentali, alle prestazioni antitubercolari, ai permessi e ai congedi straordinari per assistenza ai disabili. In ogni caso, tali crediti possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso lo stesso Ente previdenziale derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall’Istituto, ovvero da omissioni contributive, ai sensi dell’art. 69 della L. 153/69.
Invece, nella seconda categoria, ossia quella dei crediti parzialmente pignorabili, ai sensi del primo, terzo e quarto comma dell’art. 545 c.p.c., rientrano, oltre ai crediti alimentari, anche i crediti retributivi. In particolare, l’INPS evidenzia come la pignorabilità delle indennità sostitutive della retribuzione sia consentita esclusivamente per i crediti alimentari e per i tributi dovuti allo Stato, alle Province e ai Comuni e per ogni altro credito nella misura di un quinto. Si evince, quindi, una regola generale per cui le somme aventi natura di reddito da lavoro possono essere pignorate fino a un quinto del loro importo, fatta salva la possibilità, da parte del giudice, di disporre una diversa misura per i crediti alimentari.
L’INPS precisa, poi, che nel caso in cui il credito da prestazione sostitutiva della retribuzione venga pignorato più volte da diversi creditori, trova applicazione il limite di pignorabilità dei crediti di natura retributiva del debitore nell’ipotesi della simultanea esistenza di più crediti nei suoi confronti. In tal senso, il quinto comma dell’art. 545 c.p.c. dispone che il limite di un quinto possa essere esteso fino alla metà nell’eventualità di simultaneo concorso tra le diverse cause di credito indicate ai commi precedenti del medesimo articolo. Di conseguenza, anche per la soddisfazione dei crediti alimentari, i crediti previdenziali sostitutivi della retribuzione possono essere pignorati fino alla metà e, nell’ipotesi in cui il medesimo credito sia già assoggettato a esecuzione forzata, lo stesso è pignorabile al massimo nella misura pari alla differenza tra la metà del credito da prestazione e quanto già assoggettato al precedente pignoramento.
Per quanto attiene alla fase esecutiva dell’ordinanza di assegnazione, l’INPS precisa come, salvo diversa disposizione giudiziale, in caso di più pignoramenti debba essere data esecuzione al provvedimento relativo alla procedura esecutiva notificata in data anteriore: in caso di precedenti procedure esecutive già attive sul trattamento previdenziale, si può dare esecuzione al pignoramento solo dopo l’integrale soddisfo di tali posizioni.
Inoltre, in assenza di disposizioni specifiche nel provvedimento di assegnazione, l’Ente previdenziale individua alcuni criteri cui fare affidamento:
- se la notifica dei pignoramenti viene effettuata nella medesima data o se nell’ambito dello stesso procedimento esecutivo concorrono più crediti, l’importo da trattenere e da destinare ai diversi creditori deve essere contenuto nei limiti di un quinto;
- qualora nell’ambito dello stesso procedimento esecutivo concorrano più creditori e nel provvedimento di assegnazione non sia stata specificata la percentuale di ripartizione delle somme, le medesime devono imputarsi in parti uguali a ciascuno dei creditori pignoratizi;
- in caso di pignoramenti notificati nella medesima data, preso atto che la quota di un quinto trattenuta in fase di accantonamento cautelare è stata ripartita in parti uguali tra le diverse procedure esecutive, deve essere data tempestiva esecuzione all’ordinanza di assegnazione che pervenga in data anteriore;
- in presenza di un provvedimento di assegnazione da eseguire in concorso ad altro terzo pignorato, il recupero del debito deve intendersi ripartito al 50%;
- se coesistono trattenute per finanziamento con estinzione dietro cessione del quinto e trattenute per pignoramento, queste ultime devono essere sempre applicate in via prioritaria rispetto a quelle inerenti al finanziamento.
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