Anche per le case da gioco vale la libertà di stabilimento
Depositate ieri le conclusioni dell’Avvocato Generale. Incompatibile la normativa austriaca
L’Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Jan Mazak, ha presentato il 23 febbraio 2010 le proprie conclusioni relativamente alla causa C-64/08, avente a oggetto il regime delle concessioni per la gestione di giochi d’azzardo nelle case da gioco.
È stata, in particolare, considerata incompatibile con il principio della libertà di stabilimento (art. 43 del Trattato UE) la legislazione austriaca, laddove limita la gestione di tali attività alle società costituite in forma di società per azioni con sede in Austria.
Il principio di non discriminazione nei confronti dei soggetti con sede all’estero, di per sé pacifico nella giurisprudenza della Corte, è stato nel recente passato riaffermato più volte anche in ambito tributario. La sentenza di maggior ...
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