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Domenica, 27 aprile 2025

EDITORIALE

Puntare anche sull’efficienza della giustizia tributaria

/ Enrico ZANETTI

Martedì, 15 giugno 2010

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Uno dei punti nevralgici di questa manovra correttiva (DL 78/2010), per quel che concerne il rapporto tra fisco e contribuenti, è rappresentato dalle norme che, come recita l’intestazione dell’articolo 29, comportano la “concentrazione della riscossione nell’accertamento”.
Grazie al prezioso contributo dei nostri esperti, ci siamo più volte soffermati su questi temi nelle ultime settimane e continueremo a farlo nelle prossime. Proviamo però ora a fare un primo punto della situazione.

La manovra by-passa l’iscrizione a ruolo (e, nell’ottica dell’Erario, i relativi tempi morti prima dell’incasso), accorpando nell’avviso di accertamento e nel provvedimento di irrogazione delle sanzioni la funzione della cartella di pagamento: entro il termine per proporre il ricorso bisogna pagare senza indugi ulteriori; se poi il ricorso lo si propone, bisogna comunque pagare il 50% delle imposte e degli interessi (le sanzioni rimangono invece ferme fino alla sentenza di primo grado).
Era così anche prima del DL 78/2010, l’unica cosa che cambia è appunto l’accorpamento della cartella di pagamento nell’avviso di accertamento.

Sin qui, può non piacere, ma può anche starci.
Può non piacere, perché viene sempre più marcata una implicita presunzione di colpevolezza del contribuente che stride in modo evidente con il principio di innocenza che, in modo forse addirittura eccessivo, viene ritenuto intangibile in sede penale: se lo Stato ti accusa di aver ucciso qualcuno, sei presunto innocente fino al grado di legittimità (ivi compreso il caso in cui, nel mentre, una sentenza di primo o secondo grado ti abbia riconosciuto colpevole); se lo Stato ti chiede soldi, sei presunto colpevole già sulla base dei soli atti di indagine.

Questo semplice accostamento è sufficiente a testimoniare come il nostro non sia uno Stato intransigente, ma semplicemente uno Stato gretto, ossia uno Stato che sa essere intransigente solo quando in gioco ci sono i “suoi” denari.

Dicevamo però che l’accorpamento, di per sé, può anche starci, perché in effetti il doppio passaggio avviso di accertamento – cartella di pagamento e il corollario di doppie notifiche e dilatazione dei tempi è qualcosa di cui si può fare tranquillamente a meno.
Cos’è allora che rende inaccettabile questa accelerazione, posto che sulla sua inaccettabilità non possono esservi dubbi di sorta? È il solco sempre maggiore che, con sfacciata indifferenza (la grettezza di cui dicevamo prima), lo Stato scava tra un sistema di accertamento e riscossione sempre più efficiente e una amministrazione della giustizia tributaria lasciata invece nell’angolo dove si trova. Anzi, proprio perché lo Stato è il primo ad essere consapevole del non adeguato livello di efficienza della giustizia tributaria, rispetto a quello cui ha deciso di portare la riscossione dei tributi, cosa fa? Prevede importanti investimenti per potenziare l’apparato e termini stringenti per garantire che, così come i tributi vengono riscossi prima, anche le sentenze sul merito della pretesa tributaria arrivino prima?

Assolutamente no, anzi: prevede che, ove venga accordata al contribuente la sospensione dei pagamenti dovuti in pendenza di ricorso, questa sospensione non possa comunque durare più di 150 giorni; cosicché, ove la giustizia tributaria sia per l’appunto inefficiente rispetto alle nuove tempistiche dei nostri novelli “Speedy Gonzales” del fisco, il problema ricada sul cittadino-contribuente e non sullo Stato-Erario. Lo sconcio è completato dal comma 6 dell’art. 47 del DLgs 546/1992 (che il DL 78/2010 si guarda bene dal toccare), secondo cui ancora oggi “nei casi di sospensione dell’atto impugnato la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia”.

Ancora oggi, con un crescendo rossiniano di modifiche alla disciplina in materia di riscossione, per effetto delle quali il rapporto di forza tra Erario e cittadino si è completamente rovesciato (il famoso articolo quinto, chi ha i soldi ha vinto), continuiamo ad avere una disposizione che si preoccupa di porre un termine (ordinatorio per carità, ma è meglio che niente) per la fissazione dell’udienza di primo grado solo nel caso in cui la richiesta di sospensione della riscossione sia stata accolta e l’interesse alla velocizzazione delle tempistiche processuali sia dunque principalmente dell’Erario.

Se invece l’istanza di sospensione non viene accolta, allora chi se ne frega e chi se ne importa: ci vorrà il tempo che ci vorrà.

Prendere atto di questa inversione dei rapporti di forza e inserire all’inizio del comma 6 dell’art. 47 la parola “mancata” prima di “sospensione” sarebbe forse in molte commissioni provinciali un atto più simbolico che produttivo di effetti concreti (d’altro canto, è lo stesso legislatore che dimostra totale sfiducia nel rispetto di questo termine ordinatorio, nell’istante in cui pone il limite massimo di 150 giorni all’operatività della sospensione), ma aiuterebbe ad avere l’impressione che, seppur indegni di essere trattati come cittadini, veniamo visti dall’amministrazione finanziaria almeno come sudditi da blandire con qualche perlina di vetro e non addirittura come schiavi da irridere.

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