Bonus occupazione fuori dal regime «de minimis»
Lo ha affermato la Regionale di Pescara, precisando che l’agevolazione è fruibile senza sottostare al «vecchio» limite di 100.000 euro
Gli incentivi occupazionali ex art. 63 della L. 289/2002 non devono osservare i limiti previsti dalla disciplina “de minimis”. Questo è quanto affermato dalla recente sentenza del 7 giugno 2010 n. 165/9/10 della Commissione Tributaria Regionale di Pescara, sez. L’Aquila.
La Commissione, per giungere a tale soluzione, ripercorre la norma istitutiva degli incentivi alle assunzioni e la disciplina comunitaria degli aiuti.
L’art. 63 della L. 289/2003 – proseguendo la strada dell’antecedente art. 7 della L. 388/2010 – ha prorogato sino al 2006 il c.d. “bonus assunzioni”, ossia il riconoscimento di un credito d’imposta ai datori di lavoro che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Peraltro, l’art.
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