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EDITORIALE

Fermate la Cassazione, voglio scendere

/ Enrico ZANETTI

Venerdì, 24 settembre 2010

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Abbiamo già avuto modo di parlare dell’ordinanza n. 18702 del 13 agosto scorso, con cui la Corte di Cassazione ha (incredibilmente) affermato la natura indeducibile, dal reddito delle società di capitali, dei compensi che queste erogano ai propri amministratori (si veda l’editoriale del 27 agosto intitolato “La giurisprudenza prende una «piega» sempre più sconcertante”).

La scorsa settimana, intervistato dal direttore di Italia Oggi, Marino Longoni, il relatore di quella sentenza, il consigliere di Cassazione Paolo D’Alessandro, ha espresso il proprio convincimento in ordine al fatto che, di fronte alle disposizioni vigenti all’epoca, sia francamente difficile arrivare ad una conclusione diversa.
Una sicurezza che sembra piuttosto vera e propria sicumera, atteso che, dai commenti più giornalistici agli interventi di autorevole dottrina, non c’è stata una voce che fosse una che abbia tessuto le lodi di quella interpretazione.

C’è di più, però.
Alla giusta domanda se ritenesse l’orientamento dell’indeducibilità valido anche per i periodi di imposta successivi al 2003, ossia per i periodi di imposta relativamente ai quali operano le disposizioni attualmente vigenti, quali risultanti a seguito delle modifiche al TUIR recate dal DLgs. 344/2003, il consigliere di Cassazione avrebbe risposto così: “In linea di massima, direi di sì”.
L’art. 95 comma 5 del TUIR, in vigore dal 2004, ad oggi recita testualmente: “I compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti”.
Posto che tra le società di cui al comma 1 dell’art. 73 ci sono, appunto, le società di capitali, qualcuno ci spieghi come si può riuscire a far dire alla norma che, anche dopo il 2003, i compensi degli amministratori sono indeducibili dal reddito delle società di capitali.
Cosa succede alla Corte di Cassazione, in ambito tributario, da qualche anno a questa parte?

Se il giudice, sotto sotto, invidia gli evasori fiscali

La risposta va probabilmente cercata nelle parole di un altro giudice della Cassazione, Mario Cicala, il quale disse soavemente, alcuni mesi or sono ad un convegno (venendo poi ripreso e virgolettato dal Sole 24 Ore del 9 aprile 2010), che “il giudice è un artigiano che fabbrica sentenze secondo suo gusto e a volte secondo il suo gusto di contribuente che non può evadere” e “se ha la sensazione che una sentenza faccia crollare il gettito può anche non prenderla”.

Insomma, sembrerebbe proprio che all’interno della Cassazione vada per la maggiore, tanto da poter essere addirittura “sbattuto in faccia” al contribuente, il convincimento che il compito di un magistrato non sia quello di svolgere un’asettica funzione tecnico-giuridica di corretta applicazione delle norme e dei princìpi esistenti, attenendosi anzitutto a criteri di terzietà e imparzialità, bensì quello di svolgere un’indefinita missione etico-morale di tutela degli interessi collettivi (inevitabilmente riconducibili, nel processo tributario, alle ragioni dell’Erario), venata peraltro dal meno nobile sentimento dell’invidia che prova chi, sedicente, non può evadere.
Stando così le cose, è del tutto naturale che arrivino le sentenze sull’abuso del diritto, quelle sugli obblighi degli amministratori di compilare il quadro RW per i depositi esteri delle società amministrate e relative controllate e, infine e oserei dire per fortuna (perché, essendo tema assai meno di nicchia, fa aprire gli occhi a tutti), quelle sull’indeducibilità dei compensi degli amministratori.

Sono anni che sentiamo dire, tipicamente nel dibattito politico, che una parte non marginale della magistratura italiana va avanti per teoremi e che, in funzione di quei teoremi, applica le norme ricorrendo, strumentalmente, ora a interpretazioni forzatamente letterali, ora a interpretazioni che si rifanno a princìpi talmente generali e impalpabili da risultare addirittura di difficile individuazione nelle fonti del diritto.

Non ho mai prestato particolare attenzione a queste affermazioni e le trovo anzi particolarmente disdicevoli quando fatte da persone che ricoprono incarichi istituzionali.
Da privato cittadino che segue da vicino e con attenzione la materia tributaria, come la seguono con attenzione e competenza un po’ tutti i commercialisti italiani, devo però ammettere che la tendenza a debordare con disinvoltura dal suo ruolo è oggettivamente presente quanto meno in quella parte della magistratura italiana che, a livello di Corte di Cassazione, si occupa attualmente di fisco.

In questo desolante contesto, l’unico elemento di biasimo postumo che mi sento di muovere nei confronti della tanto discussa “legge ad aziendam”, che, per una brevissima finestra temporale, ha consentito di definire in modo agevolato le liti pendenti in Cassazione a quei contribuenti che avevano vinto sia in primo che in secondo grado, è quello di non essere stata concepita come norma a regime.
Tristissimo, ma vero.

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