Il bonus ricerca non è soggetto al regime limitativo di riporto delle perdite
Assonime esclude l’agevolazione dai proventi esenti di cui all’art. 84 comma 3 del TUIR
Con la nota n. 9/2010, resa disponibile ieri, 22 dicembre 2010, Assonime afferma che il credito d’imposta per la ricerca e sviluppo di cui all’art. 1 commi 280-283 della L. 296/2006 non è qualificabile quale “proventi esente” e, di conseguenza, non rientra nell’ambito applicativo della limitazione al riporto delle perdite prevista dall’art. 84, comma 1, terzo periodo, del TUIR.
Tale norma prevede che la perdita sia “diminuita dei proventi esenti dall’imposta diversi da quelli di cui all’art. 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti positivi non dedotti ai sensi dell’art. 109 comma 5”. In altri termini, la disposizione citata nega ai contribuenti la possibilità di riportare le perdite in presenza di