Rimborsi IVA possibili anche senza garanzie
La normativa prevede numerose ipotesi di esonero dall’obbligo di presentazione delle garanzie, riferite a specifiche situazioni soggettive o oggettive
Non deve presentarsi alcuna garanzia ove l’importo IVA chiesto a rimborso, calcolato sull’intero periodo d’imposta (non sull’eventuale singola richiesta trimestrale), sia uguale o inferiore a 5.164,57 euro e ciò anche nell’ipotesi in cui il credito IVA sia maggiore e una parte dello stesso sia stata utilizzata in compensazione (RM n. 165/2000). Inoltre, non occorre presentare alcuna garanzia laddove l’importo chiesto a rimborso non sia superiore al 10% del totale dei versamenti (tributari e contributivi) effettuati sul conto fiscale nei due anni precedenti la data di richiesta, con esclusione dei versamenti conseguenti ad iscrizioni a ruolo e dedotti i rimborsi già erogati nei due anni precedenti la richiesta (nei versamenti deve tenersi conto ...
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