Concordato fallimentare, rischio di abuso del diritto
Il tribunale può negare l’omologazione se la proposta non persegue la soluzione anticipata della crisi d’impresa
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16738 del 29 luglio 2011, ha formulato alcuni principi riguardanti uno specifico caso di chiusura del fallimento, ovvero quello mediante concordato (artt. 124-141 del RD 267/42).
In primo luogo, è stato chiarito che l’estensione, ai creditori e ai terzi, della facoltà di formulare la proposta concordataria – anche prima dell’esecutività dello stato passivo (art. 96, comma 5, L. fall.), purché sussistano dati contabili e notizie sufficienti alla formazione dell’elenco provvisorio dei creditori – risponde all’esigenza di pervenire a una riduzione dei tempi della procedura. L’apertura in parola, operata dall’art. 124 della L. fall., non mira, infatti, soltanto ad agevolare la soluzione della crisi d’impresa attraverso
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41