Conservazione delle scritture contabili per otto anni e non più quattro
La sentenza 247/2011 della Consulta ha diretto riflesso sul termine di conservazione delle scritture, termine legato all’accertamento
Come oramai noto, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 247/2011, ha sancito che il raddoppio dei termini per violazioni penali è legittimo anche ove gli elementi integranti il fumus di reato emergano in un momento in cui gli ordinari termini per l’accertamento siano già decaduti.
Il discorso ha diretto rilievo per il termine di conservazione delle scritture contabili, termine che, come prevede l’art. 22 del DPR 600/73, è legato al termine di decadenza dal potere di accertamento.
Nell’ordinanza di rimessione, la Provinciale di Napoli aveva evidenziato che il contribuente, decorso l’ordinario termine decadenziale, avrebbe potuto disfarsi, del tutto legittimamente, delle scritture contabili, con la conseguenza che egli avrebbe poi avuto problemi per la difesa, ove l’annualità
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