Per il nuovo redditometro occorrerà attendere
Quello presentato alle categorie la settimana scorsa è solo uno strumento «orientativo», che prelude al vero redditometro
Tra svariati annunci e tanta attesa, il 25 ottobre scorso l’Agenzia delle Entrate ha presentato alle Associazioni di categoria e agli Ordini professionali il nuovo strumento per l’accertamento sintetico del reddito dei contribuenti (si veda “Ecco il nuovo redditometro, comincia la fase di test” del 26 ottobre 2011).
L’articolo 22 del DL 78/2010 ha modificato sostanzialmente l’articolo 38 del DPR 600/1973, che reca la disciplina della fattispecie accertativa in oggetto. Anche il nuovo testo normativo, come il precedente, contiene due strumenti utilizzabili dal Fisco: l’accertamento sintetico “puro” previsto dal comma 4 del nuovo articolo 38 e il “redditometro” di cui al comma successivo. La differenza tra i due risiede nel fatto che il primo consente all’Amministrazione finanziaria di determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta, mentre il secondo permette di effettuare tale determinazione sulla base del contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva.
Quello che è stato presentato dall’Agenzia delle Entrate, in realtà, non è né l’uno né l’altro, perché – ed è forse questo l’aspetto che è stato trascurato – quello che è stato annunciato come “nuovo redditometro” costituisce, invero, soltanto uno strumento di “orientamento” per i contribuenti e di selezione per il Fisco. Infatti, come chiarito dall’Amministrazione finanziaria, lo strumento presentato, che si fonda sulle spese sostenute, consente di determinare sinteticamente il reddito del nucleo familiare sottoposto a controllo, che, confrontato con quanto dichiarato, permette di elaborare un indicatore di rischio di evasione (basso, medio, alto), sulla base del quale verranno selezionati i soggetti da controllare. L’accertamento, però, non verrà effettuato sulla base dei risultati di questo strumento, ma di un altro ancora in fase di elaborazione e di cui nulla si conosce, se non il fatto, annunciato dall’Agenzia delle Entrate, che sarà fortemente incentrato sulle spese.
Ecco perché quello presentato non è il vero “nuovo redditometro”, ma semplicemente uno strumento che potremmo definire di orientamento, o meglio, usando un termine gradito all’Agenzia delle Entrate, di compliance, perché dovrebbe servire, secondo il Fisco, a far sì che i contribuenti non allineati ai risultati di tale strumento si adeguino spontaneamente in dichiarazione, evitando di incorrere in possibili accertamenti.
Se si considera che un simile strumento di compliance è appena entrato nella fase di test, che durerà sino a febbraio 2012, è ben difficile che il “nuovo redditometro”, che dalle prime indiscrezioni dovrebbe esserne un’evoluzione, possa venire svelato prima di tale termine. Saranno così passati due anni dal DL 78/2010 e soprattutto saranno scaduti tutti i termini per le dichiarazioni relative agli anni 2009 e 2010 a cui già si applica il redditometro di seconda generazione. Resta, quindi, da comprendere se e come si potrà rettificare quanto già dichiarato per tali periodi d’imposta, nel caso in cui il calcolo presuntivo evidenzi una situazione di “non allineamento” rispetto al reddito denunciato.
Per le prossime dichiarazioni dei redditi, invece, presumibilmente, verranno predisposti appositi righi dei modelli dichiarativi in cui indicare l’eventuale adeguamento da redditometro, avvicinando così sempre di più tale strumento presuntivo agli studi di settore e parametri. Se per questi ultimi i contribuenti persone fisiche possono, da sempre, adeguarsi in dichiarazione, compilando gli importi negli appositi spazi previsti dai modelli ministeriali, il prossimo anno anche nei confronti del redditometro sarà possibile effettuare l’adeguamento degli imponibili da parte di tutte le persone fisiche, anche lavoratori dipendenti e pensionati, da sempre estranei a tale operazione.
A mio sommesso parere, infine, resta da domandarsi il significato di una procedura accertativa così complessa, ovvero perché non si sia sviluppato subito lo strumento redditometrico definitivo che sarà poi utilizzato per i controlli, in modo tale da consentire ai contribuenti di sapere, sin da subito, quale sia lo scostamento effettivamente accertabile dal Fisco, anziché dover ricorrere a uno strumento di “orientamento” che sostanzialmente informa soltanto del rischio basso, medio o alto di essere sottoposto a controllo, dato che i risultati rilevanti per l’accertamento sono quelli del redditometro effettivo che verrà.
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