Trasferimento di un’universalità totale di beni: individuato il criterio di ricerca
Secondo la Corte di giustizia, bisogna effettuare una valutazione globale e sostanziale delle circostanze di fatto che caratterizzano l’operazione
La Corte di giustizia, con sentenza 10 novembre 2011, causa C-444/10, ha delineato i confini normativi dell’articolo 5, n. 8, della Direttiva 77/388/CE.
In particolare, i giudici comunitari sono stati chiamati a risolvere una problematica interpretativa, ossia se sussista un “trasferimento” di un’universalità totale di beni qualora un imprenditore trasferisca a un cessionario lo stock di prodotti e l’attrezzatura del proprio negozio di commercio al dettaglio e conceda semplicemente in locazione il locale commerciale di sua proprietà. E, ancor più nello specifico, se rilevi il fatto che il locale commerciale sia stato concesso in godimento mediante un contratto di locazione stipulato per un lungo periodo, ovvero che il contratto di locazione sia stato stipulato a
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41