Nel concordato preventivo, pagamento integrale obbligatorio per IVA e ritenute
Lo ha stabilito la Cassazione, anche se l’indicazione non appare convincente ed è in contrasto con l’orientamento della giurisprudenza di merito
Una delle innovazioni più apprezzate della riforma fallimentare è la possibilità di proporre concordati preventivi che prevedano un pagamento parziale anche dei creditori privilegiati, secondo quanto disposto dall’art. 160, secondo comma, L. fall.
La falcidia dei creditori privilegiati è sottoposta a una disciplina molto rigorosa.
Innanzitutto, il pagamento non integrale dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca è ammissibile solo se il piano concordatario preveda una loro soddisfazione in misura non inferiore all’alternativa fallimentare, a causa del minor valore del bene o diritto su cui sussiste la sua causa di prelazione. La regola è di facile applicazione nel caso di privilegi speciali, ipoteche e pegni, posto che in quest’ipotesi è sufficiente raffrontare il ...
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