Nessuna sanzione per il rimborso IVA erogato ma non dovuto
La C.T. Reg. di Genova ha stabilito che non è possibile assimilare la fattispecie ad un tardivo versamento
Se il contribuente chiede e ottiene un rimborso IVA, l’Ufficio, sulla base di un successivo accertamento con cui viene determinata una maggiore IVA dovuta, non può contestare al contribuente l’omesso versamento d’imposta, applicando la relativa sanzione, atteso che ciò non è previsto dalla normativa e non è possibile considerare tale fattispecie, per analogia interpretativa, come un tardivo versamento. È quanto stabilito dalla C.T. Reg. di Genova, con la sentenza n. 73 del 10 agosto 2012.
Una società aveva presentato un’istanza di rimborso IVA al competente Ufficio, che, dopo la rituale istruttoria, lo aveva concesso. Successivamente all’erogazione del rimborso, però, l’Ufficio effettuava un controllo sostanziale sulla posizione della contribuente e accertava ...
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