Per il CNDCEC, vanno abrogate le comunicazioni periodiche
Questo il denominatore comune delle proposte di semplificazione fiscale del Consiglio nazionale sui 108 adempimenti mappati dall’Agenzia
Pubblichiamo l’intervento di Franco Vernassa, Presidente della Commissione Imposte dirette e reddito d’impresa del CNDCEC.
Con lo scorso 19 ottobre, si è concluso l’iter delle consultazioni proposte dall’Agenzia delle Entrate con le associazioni di categoria e dei professionisti, aventi per oggetto le proposte di semplificazione sui numerosi adempimenti in capo ai contribuenti.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in collaborazione con le proprie Commissioni di studio e con i Consigli degli Ordini territoriali, ha attentamente esaminato l’elenco dei 108 adempimenti individuati dall’Agenzia delle Entrate, con lo specifico scopo di proporre l’eliminazione o la semplificazione degli adempimenti posti a carico dei contribuenti da ritenersi ridondanti o superati, anche in considerazione:
- della relativa onerosità per le aziende, i professionisti e gli intermediari e
- dello scarso contenuto informativo associato a ciascuno di essi.
Il CNDCEC ha quindi proposto numerose modifiche ai 108 adempimenti.
Il denominatore comune delle proposte avanzate dal CNDCEC è indubbiamente costituito dall’abrogazione di tutte quelle comunicazioni periodiche il cui contenuto altro non rappresenta se non una duplicazione o una sovrapposizione rispetto a quanto già contenuto nelle dichiarazioni annuali o il cui bagaglio di informazioni potrebbe essere semplicemente trasferito e incluso all’interno di queste ultime.
Si tratta, per esempio, delle comunicazioni relative alla volontà di fruire di un particolare regime opzionale, quali la comunicazione di adesione al regime della trasparenza fiscale, a quello del consolidato fiscale nazionale o mondiale, l’adesione al regime dell’IVA di gruppo o a quello di determinazione della base imponibile IRAP per i soggetti IRPEF facendo affidamento sulle risultanze del bilancio.
La proposta di semplificazione formulata prevede l’abolizione di tali comunicazioni, eventualmente disponendo che le informazioni in esse contenute vengano fornite in occasione della presentazione delle relative dichiarazioni annuali.
Così facendo, con ogni probabilità, si eviterebbe al contribuente di incorrere nelle pesanti conseguenze connesse alla mancata, tardiva o inesatta compilazione e presentazione di dette comunicazioni, la cui sproporzione minaccerebbe tuttora i contribuenti nonostante gli sforzi normativi in materia compiuti dal legislatore con l’introduzione dell’art. 2, commi 1, 2, 3 e 3-bis del DL 16/2012 e interpretativi posti in essere dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 38/2012.
Altre richieste formalizzate dal Consiglio Nazionale riguardano la semplificazione e, in particolare, la riduzione dei contenuti presenti in alcune comunicazioni, oltre che l’attenuazione del connesso regime sanzionatorio (per esempio, per le comunicazioni black list).
Talune proposte rispondono anche all’esigenza manifestata dagli operatori di poter accedere a un dialogo più diretto con l’Amministrazione finanziaria, al momento reso meno lineare dalla presenza di procedure che i contribuenti e gli intermediari ritengono eccessivamente complesse.
Inoltre, è stato chiesto di rendere più semplici le tecniche di utilizzo delle perdite fiscali in presenza di attività accertative dell’Amministrazione finanziaria, facendo constare la volontà di utilizzare perdite fiscali direttamente nel verbale di adesione, anziché tramite l’utilizzo di particolare modulistica (per esempio, il cosiddetto modello IPEC).
Oltre alla disamina dei 108 adempimenti individuati dall’Agenzia delle Entrate, il CNDCEC ha altresì formulato ulteriori proposte di semplificazione.
Si tratta, per esempio, della compilazione delle deleghe di versamento F24, per le quali la proliferazione dei codici tributo ha creato non poche difficoltà. Si è proposto, quindi, di ridurre il numero dei codici tributo, oltre che di rivedere la posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate (alla luce della sentenza n. 14298 del 2012 della Corte di Cassazione) rispetto alle conseguenze, in termini di disconoscimento del buon esito di un ravvedimento operoso, derivanti dalla presenza di errori di scarsa entità compiuti dal contribuente in sede di determinazione del quantum dovuto (talvolta anche solo nel computo degli interessi).
Altre riguardano le richieste di una crescente trasparenza tra contribuente e Amministrazione finanziaria: per esempio, ove l’attività interpretativa dell’Agenzia delle Entrate dovesse determinare cambi di orientamento su alcuni argomenti, sarebbe auspicabile che all’interno dei nuovi documenti di prassi venissero riepilogate le circolari e le risoluzioni da ritenersi superate o meno.
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