Dalla rinuncia del creditore, effetto nel bilancio del debitore
Sopravvenienza attiva ordinaria per la remissione unilaterale, salvo il caso del socio
L’art. 1236 c.c. stabilisce che la remissione del debito, ovvero la dichiarazione del creditore di rinunciare al proprio diritto, estingue l’obbligazione quando è comunicata al debitore, salvo che costui dichiari – entro un congruo termine – di non voler beneficiare di tale altrui concessione.
Qualora, invece, il debitore non si opponga, la rinuncia produce i propri effetti: sotto il profilo contabile, può comportare l’emersione di una sopravvenienza attiva ordinaria, se l’atto di remissione non è posto in essere da un socio. Al ricorrere di quest’ultima ipotesi, trova, infatti, applicazione il principio contabile nazionale OIC 28 (par. B), secondo cui la rinuncia del socio al proprio credito non produce conseguenze reddituali, ma esclusivamente una permutazione ...
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