Mancata richiesta del proprio fallimento punibile solo per colpa grave
La Cassazione precisa l’interpretazione da attribuire alla fattispecie di bancarotta semplice da omessa o ritardata richiesta del proprio fallimento
Il reato di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto da mancata o tardiva richiesta del proprio fallimento, ex art. 217, comma 1, n. 4 del RD 267/42, richiede la prova di un atteggiamento gravemente colposo.
Anche questo importante chiarimento è fornito dalla sentenza 24 ottobre 2013 n. 43414, già oggetto di commento su Eutekne.info.
Gli amministratori di una spa venivano condannati dai giudici di merito per aver commesso il reato di cui agli artt. 224 e 217, comma 1, n. 4 del RD 267/42, ciò in quanto, a fronte di un’insolvenza già emersa al 31 dicembre 2005, omettevano di richiedere il fallimento della società, aggravandone il dissesto. Veniva, quindi, presentato ricorso per Cassazione nel quale si contestava, da un lato, il momento in cui poteva dirsi “conclamato” ...
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