ACCEDI
Domenica, 20 aprile 2025

IMPRESA

Mancata richiesta del proprio fallimento punibile solo per colpa grave

La Cassazione precisa l’interpretazione da attribuire alla fattispecie di bancarotta semplice da omessa o ritardata richiesta del proprio fallimento

/ Maurizio MEOLI

Martedì, 5 novembre 2013

x
STAMPA

download PDF download PDF

Il reato di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto da mancata o tardiva richiesta del proprio fallimento, ex art. 217, comma 1, n. 4 del RD 267/42, richiede la prova di un atteggiamento gravemente colposo.
Anche questo importante chiarimento è fornito dalla sentenza 24 ottobre 2013 n. 43414, già oggetto di commento su Eutekne.info.

Gli amministratori di una spa venivano condannati dai giudici di merito per aver commesso il reato di cui agli artt. 224 e 217, comma 1, n. 4 del RD 267/42, ciò in quanto, a fronte di un’insolvenza già emersa al 31 dicembre 2005, omettevano di richiedere il fallimento della società, aggravandone il dissesto. Veniva, quindi, presentato ricorso per Cassazione nel quale si contestava, da un lato, il momento in cui poteva dirsi “conclamato” ...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU