ACCEDI
Lunedì, 21 aprile 2025

OPINIONI

Beni in leasing, locatario soggetto passivo TASI fino alla riconsegna

Un emendamento al Ddl. di stabilità fornisce chiarimenti, anche in materia di IMU, sul periodo in cui ricade la soggettività passiva del locatario

/ Gianluca DE CANDIA

Mercoledì, 18 dicembre 2013

x
STAMPA

download PDF download PDF

Pubblichiamo l’intervento di Gianluca De Candia, Direttore Generale di Assilea (Associazione Italiana Leasing).

La Commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento del relatore al Ddl. di stabilità 2014, in base al quale, “in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna”.

Intervenendo per colmare l’assenza di una specifica previsione nel testo licenziato al Senato in prima lettura, l’emendamento dispone che, nel caso di unità immobiliari concesse in locazione finanziaria, il locatario è l’unico soggetto che beneficia dei servizi indivisibili erogati dal Comune; di contro, qualora la società di leasing dovesse riprendere possesso del bene a seguito della risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore o della rinuncia di quest’ultimo all’esercizio del riscatto finale (eventi comprovati dal verbale di consegna), la stessa diventerebbe unico soggetto passivo della TASI.

Tale previsione è importante, in quanto fornisce una chiara e inequivocabile chiave di lettura, non solo in materia di TASI ma anche di IMU, con riferimento al periodo temporale in cui ricade la soggettività passiva del locatario a titolo di leasing, laddove il legislatore parla di “durata del contratto”. In questo caso il legislatore fiscale precisa che “per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna”.

Come si ricorderà, il 4 novembre scorso l’IFEL, Istituto per la finanza e l’economia locale dell’Anci, aveva diffuso una nota di approfondimento sulla soggettività passiva ai fini IMU in chiaro contrasto con l’orientamento espresso da Assilea, l’Associazione di categoria delle società di leasing.

La nota IFEL ha sottolineato che diversi Comuni avevano ricevuto istanze presentate da società di leasing con la richiesta del rimborso dell’IMU pagata, considerato che per gli immobili era intervenuta la risoluzione del contratto ma non la riconsegna materiale del bene. Secondo l’IFEL, ICI e IMU erano a carico della società di leasing in seguito alla risoluzione anticipata del contratto, a prescindere dalla riconsegna o meno dell’immobile alla società di leasing.

Con il recente intervento normativo, che peraltro ricalca le stesse istruzioni IMU al § 1.4, è disposto che il locatario inadempiente rispetto all’obbligo di riconsegna dell’immobile resta obbligato al pagamento dell’imposta al Comune fintantoché rimanga l’unico soggetto che può godere del bene, ossia fino al momento di effettiva riconsegna dell’immobile alla società locatrice; specularmente, la società di leasing acquisisce la titolarità passiva del rapporto d’imposta solo dal momento in cui ottiene la riconsegna del cespite.

TORNA SU