Con credito concorsuale insoddisfatto, diritto alla variazione IVA
Il professionista non può, tuttavia, emettere la nota per il recupero della sola imposta
Le variazioni in diminuzione della base imponibile IVA, e del relativo tributo, sono disciplinate dall’art. 26, comma 2 del DPR n. 633/1972, che contempla i diversi casi in cui un’operazione, successivamente all’emissione della fattura, venga meno, anche soltanto parzialmente, ovvero se ne riduca l’ammontare imponibile, compresa la circostanza di mancato pagamento, non necessariamente integrale, a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose.
Al ricorrere della suddetta ipotesi, è riconosciuto al cedente del bene o prestatore del servizio il diritto di emettere una nota di variazione IVA ed esercitare la detrazione della corrispondente imposta. Nel caso di debitori dichiarati falliti, ovvero ammessi ad un concordato preventivo, è dunque attribuita al creditore la ...
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