Riserva di valutazione, rilevanza ai fini ACE dubbia nelle società di capitali
Considerate particolarità ed eccezionalità della rivalutazione, è indispensabile un chiarimento ufficiale da parte dell’Agenzia
La L. n. 147/2013 (legge di stabilita 2014) concede la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2012, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili. Per l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è prevista un’imposta sostitutiva del 10%.
La rivalutazione va eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012 e per il quale il termine di approvazione scada successivamente alla data di entrata in vigore