Concordato preventivo e fallimento da coordinare
La riforma del 2005 ha modificato il contesto normativo, inducendo giudici e interpreti ad una soluzione più articolata
La riforma del 2005 ha portato novità anche nel rapporto fra concordato preventivo e fallimento. Al tempo stesso, ha reso più frequenti i casi in cui le due procedure possono coesistere in capo allo stesso debitore soprattutto alla luce degli ultimi interventi del legislatore sul testo della L.fall. (RD 267/42): infatti, la possibilità di presentare la domanda “con riserva”, posticipando la redazione della proposta ai creditori (art. 161, comma 6 L.fall., introdotto dal DL 83/2012 e modificato dal DL 69/2013) ha aumentato l’accesso al concordato e, quindi, anche il suo utilizzo da parte del debitore per contrastare istanze di fallimento nei suoi confronti.
In passato, gli interpreti erano sostanzialmente concordi nell’affermare che la domanda concordataria bloccasse ...
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