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La trascrizione di accettazione tacita di eredità sconta solo l’imposta ipotecaria

Al contrario di quanto sostenuto dalla circ. 2 dell’Agenzia, tale formalità è soggetta all’imposta fissa di 50 euro ed è esente da bollo e tassa ipotecaria

/ Gaetano PETRELLI

Mercoledì, 26 febbraio 2014

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A norma dell’art. 2648, comma 1 c.c., si deve trascrivere l’accettazione dell’eredità che importi acquisto dei diritti enunciati nei numeri 1, 2 e 4 dell’art. 2643 (ossia, acquisto della proprietà o di diritti reali di godimento). Ai sensi del successivo terzo comma, se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell’eredità (ossia un atto che, a norma degli artt. 476 e 477 c.c., presupponga necessariamente la sua volontà di accettare, e che egli non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede), si può richiedere la trascrizione “sulla base” di quell’atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.

La recente circolare ...

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