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Domenica, 6 luglio 2025

IL CASO DEL GIORNO

Ammissibile il deposito «anticipato» del reclamo

/ Alfio CISSELLO

Martedì, 18 marzo 2014

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Prima delle innovazioni apportate dalla L. 147/2013 all’art. 17-bis del DLgs. 546/92, la mancata presentazione del reclamo avrebbe comportato l’inammissibilità del ricorso.
Ora, invece, detta irregolarità cagiona la semplice improcedibilità del ricorso, che, se eccepita dall’Agenzia delle Entrate, comporta il rinvio dell’udienza.

L’inammissibilità prima, e l’improcedibilità adesso, trovano però applicazione qualora il contribuente, ricevuto un atto reclamabile, notifichi l’impugnazione all’Agenzia delle Entrate e poi si costituisca in giudizio, come se si trattasse di un normale ricorso.
Sostanzialmente, a prescindere dalla denominazione formale dell’atto, nonché dalla sua intestazione, il legislatore ha voluto imporre alle parti un confronto

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