Ammissibile il deposito «anticipato» del reclamo
Il «vecchio» art. 17-bis del DLgs. 546/92 parla di «presentazione» del reclamo e le cause di inammissibilità non vanno estese
Prima delle innovazioni apportate dalla L. 147/2013 all’art. 17-bis del DLgs. 546/92, la mancata presentazione del reclamo avrebbe comportato l’inammissibilità del ricorso.
Ora, invece, detta irregolarità cagiona la semplice improcedibilità del ricorso, che, se eccepita dall’Agenzia delle Entrate, comporta il rinvio dell’udienza.
L’inammissibilità prima, e l’improcedibilità adesso, trovano però applicazione qualora il contribuente, ricevuto un atto reclamabile, notifichi l’impugnazione all’Agenzia delle Entrate e poi si costituisca in giudizio, come se si trattasse di un normale ricorso.
Sostanzialmente, a prescindere dalla denominazione formale dell’atto, nonché dalla sua intestazione, il legislatore ha voluto imporre alle parti un confronto
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